(massima n. 1)
In caso di morte di una delle parti nel corso del giudizio di primo grado, gli eredi, indipendentemente dalla natura del rapporto sostanziale controverso, vengono a trovarsi per tutta la durata del processo in una situazione di litisconsorzio necessario per ragioni processuali, con conseguente configurazione, in fase di gravame, di un'ipotesi di causa inscindibile ai sensi dell'art. 331 c.p.c.; ne consegue che, notificato ritualmente il ricorso per cassazione ad alcuni degli eredi, la mancanza di notifica nei confronti di alcuno di essi non comporta l'inammissibilità del ricorso, ma soltanto la necessità di integrazione del contraddittorio riguardo al litisconsorte necessario non citato. Ove, poi, quest'ultimo venga erroneamente ritenuto, con la sentenza, destinatario di una notificazione e ritualmente costituito, mentre dagli atti della causa ciò risulta inconfutabilmente smentito, lo stesso è legittimato a domandare la revocazione della sentenza in quanto erroneamente emessa anche nei suoi confronti.