(massima n. 1)
Il socio di una società a responsabilità limitata, la quale abbia presentato istanza per il proprio fallimento, non è legittimato a proporre il regolamento di competenza avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, in quanto il regolamento può essere proposto dagli stessi soggetti legittimati ad opporsi alla dichiazione di fallimento ai sensi dell'art. 18 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, dal cui novero è escluso colui che abbia chiesto la dichiarazione di fallimento. In tal caso il socio non può essere considerato portatore di un autonomo interesse, perché la delibera assembleare che esprimeva la volontà societaria favorevole all'istanza di fallimento, anche in rappresentanza della sua quota, ha efficacia vincolante per tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti, ai sensi degli artt. 2377 e 2486 c.c., ed è esecutiva fino alla sospensione o all'annullamento.