(massima n. 1)
Dall'atto di avviamento al lavoro nelle forme del collocamento obbligatorio sorge l'obbligo legale del datore di lavoro, che ne abbia fatto richiesta (anche numerica) e risulti destinatario dell'atto, di assumere il lavoratore avviato; l'esistenza di tale obbligo impone di qualificare come contrattuale la responsabilità del rifiuto del datore di lavoro di assumere il lavoratore a lui avviato, con la conseguenza che il risarcimento del danno non può ritenersi limitato al cosiddetto interesse negativo (art. 1338 c.c.) ma deve comprendere (ai sensi dell'art. 1223 c.c. e nei limiti di cui alla stessa norma ed all'art. 1227 c.c.) il danno emergente ed il lucro cessante, cioè quanto meno tutte le retribuzioni percipiende del lavoratore avviato durante l'intero periodo di inadempimento dell'obbligo di assumerlo.