(massima n. 1)
In tema di responsabilitā per esercizio di attivitā pericolosa (nella specie: di produzione e distribuzione di gas in bombole), la presunzione di colpa a carico del danneggiante, posta dall'art. 2050 c.c., presuppone il previo accertamento dell'esistenza del nesso eziologico la prova del quale incombe al danneggiato tra l'esercizio dell'attivitā e l'evento dannoso, non potendo il soggetto agente essere investito da una presunzione di responsabilitā rispetto ad un evento che non č ad esso riconducibile in alcun modo.