(massima n. 1)
Qualora il giudice di rinvio accerti la sopravvenienza di una norma, incidente sul giudizio in corso ed entrata in vigore prima della pubblicazione della sentenza rescindente, ma dopo la sua deliberazione, deve dare puntuale applicazione al principio di diritto espresso dalla Suprema Corte, nulla rilevando che il collegio abbia omesso di valutarla o la abbia implicitamente disapplicata, non sussistendo, in concreto, l'ipotesi eccezionale di derogabilitą all'effetto cogente del suddetto principio della sopravvenienza normativa al momento in cui quel principio venne pubblicamente statuito.