(massima n. 1)
L'esame, in sede d'impugnazione, di questioni pregiudiziali o preliminari, rilevabili d'ufficio, resta precluso per effetto del giudicato interno formatosi sulla pronuncia che abbia esplicitamente risolto tali questioni, ovvero sulla pronuncia che, nel provvedere su alcuni capi della domanda, abbia necessariamente statuito per implicito sulle medesime. Detta preclusione, pertanto, non si verifica quando il capo della sentenza comportante, con una decisione di merito, la definizione implicita di questioni pregiudiziali o preliminari sia investito dalla impugnazione, ancorché limitatamente alla detta pronuncia di merito. (Nell'affermare il principio di diritto che precede, la S.C. ha cosģ ritenuto sussistente il potere del giudice dell'impugnazione di rilevare d'ufficio l'eventuale vizio di nullitą di un negozio quando la parte appellante persegua, attraverso il giudizio, l'applicazione del contratto, ed anche se la controparte non abbia, dal suo canto, sollevato la relativa exceptio nullitatis).