(massima n. 1)
La mancata autenticazione da parte del notaio, o di altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, ai sensi dell'art. 2703 c.c., della scrittura privata con la quale sia stata conferita la procura ad un difensore ne esclude la validità, senza che la disciplina formale dell'atto possa essere influenzata dalla circostanza del raggiungimento dello scopo, che la nullità della procura di per sé impedisce di conseguire. Detta nullità è rilevabile d'ufficio, attenendo alla valida costituzione del rapporto.