(massima n. 1)
Fra giudici ordinari ed arbitri non possono configurarsi questioni di competenza, potendo tali questioni porsi, in senso tecnico, solo fra giudici, e gli arbitri non possono essere considerati tali. Cosicché in ogni caso il contrasto sulla validità di una clausola compromissoria, ovvero sul deferimento ad arbitri di una causa ad opera di un determinato compromesso o di una determinata clausola compromissoria, non può essere considerata questione di competenza, bensì di merito, in quanto direttamente inerente alla validità o all'interpretazione del compromesso o della clausola compromissoria. Né rileva che la sentenza impugnata abbia dichiarato la propria “incompetenza” per essere la causa “devoluta alla competenza arbitrale”, risolvendosi tale decisum in una declaratoria d'improponibilità della domanda per ragioni di merito, come tale non impugnabile con regolamento, dovendosi tenere conto, a tal fine, dell'effettivo contenuto della pronuncia e non della formula usata nel dispositivo.