(massima n. 1)
La procura apposta dal creditore sull'atto di precetto, con cui viene attribuito al difensore il potere di compiere tutte le attività necessarie per far conseguire alla parte rappresentata la soddisfazione del credito (procura “sino al soddisfo”), abilita lo stesso difensore a compiere, oltre che gli atti del processo esecutivo in senso stretto, anche quelli inerenti agli eventuali giudizi di opposizione che possono frapporsi tra la pretesa esecutiva e la soddisfazione del credito, non solo limitatamente al primo grado ma anche per l'appello, in tal caso restando superata la presunzione di cui all'art. 83, quarto comma, c.p.c., secondo cui la procura speciale si presume conferita per un determinato grado del processo se non è espressa una volontà diversa.