(massima n. 1)
In tema di responsabilitā precontrattuale ex art. 1338 c.c., tendenzialmente č dovuto l'integrale risarcimento del danno sofferto dal contraente ignaro, che puō venire in rilievo sia sotto il profilo del danno emergente (consistente nelle spese sopportate nel corso delle trattative), sia sotto il profilo del lucro cessante (perdite sofferte dal contraente per la mancata conclusione di altre trattative dalle quali č stato distolto); ma non č consentito, per la natura dell'illecito e per la fase contrattuale in cui si colloca, il risarcimento del pregiudizio del cosiddetto interesse positivo all'adempimento del contratto e alla disponibilitā dell'oggetto di esso, che si sarebbe avuta se il contratto fosse stato validamente concluso ed eseguito.