(massima n. 1)
Il punto deciso dalla Corte di cassazione con sentenza di annullamento con rinvio fondato sulla violazione o falsa applicazione di una norma di diritto, con enunciazione del principio di diritto, non č suscettibile, stante la definitivitā della relativa pronuncia di nuova impugnazione o comunque di riesame, neppure sotto il profilo della legittimitā costituzionale della norma considerata dalla Corte, a meno che non si possa far valere, anche se in forza di una sentenza della Corte costituzionale, uno ius superveniens. (Nella specie era stata riproposta in cassazione la questione di costituzionalitā giā prospettata al giudice di rinvio e da questo disattesa sulla base del rilievo che la norma era suscettibile di interpretazione diversa da quella contestata, come dimostrato dal sopravvenuto mutamento di giurisprudenza della S.C.).