(massima n. 1)
La omessa valutazione del comportamento processuale ed extraprocessuale della parte convenuta può integrare vizio della motivazione, deducibile come motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360, n. 5 c.p.c., quando la valutazione di tale comportamento avrebbe potuto sollevare l'attore, per la superfluità di ogni istruttoria, dall'onere della prova, nel cui mancato assolvimento invece la decisione di merito fonda il rigetto della domanda (nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, in relazione alla domanda proposta da un'impresa diretta all'inquadramento nel settore industriale ai fini del godimento degli sgravi contributivi ex legge n. 1089 del 1968, aveva respinto la domanda per mancanza di prova circa la natura dell'attività espletata, omettendo di considerare che l'INPS, già in sede amministrativa, aveva pacificamente riconosciuto la natura produttiva dell'attività dell'impresa in questione inquadrandola nel settore commercio in applicazione dell'art. 49 della legge n. 88 del 1989).