(massima n. 1)
L'errore di fatto di cui all'art. 395, n. 4, c.p.c., idoneo a determinare la revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, consiste in un errore di percezione, o in una mera svista materiale, che abbia indotto il giudice ad affermare l'esistenza (o l'inesistenza) di un fatto decisivo, la cui sussistenza (o insussistenza) risulti invece in modo incontestabile dagli atti; e l'erronea percezione postula l'esistenza di un contrasto tra due diverse rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti rispettivamente l'una dalla sentenza impugnata, l'altra dagli atti processuali. Ne consegue che non č configurabile l'errore revocatorio allorché il ricorrente, nel chiedere la revocazione della sentenza, denunzi la falsitā delle prove sulla cui base si č formata l'attivitā di giudizio.