(massima n. 1)
La procura costituisce il presupposto della valida costituzione del rapporto processuale per cui l'attivitā processuale posta in essere dal difensore privo di una valida procura č inesistente; pertanto, la nullitā della procura, in quanto inidonea al raggiungimento dello scopo cui č destinata, č rilevabile d'ufficio dal giudice e tale pronuncia non č censurabile sotto il profilo del vizio dell'ultrapetizione.