(massima n. 1)
Ai fini della valida proposizione della querela di falso, l'obbligo di indicazione degli elementi e delle prove della falsità (previsto dall'art. 221 c.p.c.) non impone necessariamente la completa e rituale formulazione della prova testimoniale, essendo sufficiente l'indicazione di tale prova e delle circostanze che ne dovrebbero costituire l'oggetto; peraltro, il suddetto obbligo può essere assolto con l'indicazione di qualsiasi tipo di prova idoneo all'accertamento del falso, e quindi anche a mezzo di presunzioni. (Nella specie, in tema di buste paga asseritamente sottoscritte in bianco, oltre all'indicazione della prova testimoniale vertente su tale circostanza, era stato indicato, quale elemento di prova in via presuntiva, anche il possesso da parte della lavoratrice di numerose copie in bianco delle buste paga).