(massima n. 1)
Non è ravvisabile alcuna situazione di litisconsorzio necessario, neppure di carattere processuale, tra chi abbia originariamente invocato la tutela ex art. 1168 c.c. e chi abbia successivamente aderito a tale iniziativa intervenendo nel giudizio in posizione adesiva autonoma, stante l'assenza, in sede possessoria, di una qualunque ipotesi sia di unico rapporto inscindibilmente comune a più persone, sia di pluralità di rapporti legati da reciproco nesso di dipendenza; ne consegue che, allorché lo spoliator abbia proposto ricorso per cassazione nei confronti di taluni soltanto di coloro che avevano invocato la tutela possessoria e che erano stati parte nel giudizio di merito, non solo non si pone un problema di ammissibilità del ricorso per cassazione, ma neppure si rende necessaria una integrazione del contraddittorio nei confronti delle parti, contro cui la sentenza non sia stata impugnata, essendo questa, a favore di costoro, passata in giudicato.