(massima n. 1)
Il principio della rilevabilitą ex officio del giudicato (anche) esterno risultante da atti comunque prodotti nel giudizio di merito, rinviene la propria ratio essendi nel particolare carattere della sentenza del giudice e nella natura pubblicistica dell'interesse al suo rispetto; tale principio, pertanto, non opera con riferimento al lodo arbitrale, essendo questo un atto negoziale riconducibile al dictum di soggetti privati, che non muta la propria originaria natura per l'attribuzione a posteriori degli effetti della sentenza.