(massima n. 1)
La nullità della notificazione del ricorso per cassazione, per essere stata eseguita, in violazione dell'art. 330 c.p.c., direttamente alla parte anziché presso il procuratore costituito nel giudizio di appello, è sanata con efficacia ex tunc dalla costituzione in giudizio dell'intimato, dovendo derivarsi da tale circostanza che l'atto ha raggiunto il suo scopo; ma poiché la sanatoria è contestuale alla costituzione dell'intimato, deve ritenersi tempestiva la notifica del controricorso, sebbene avvenuta oltre il termine posto dall'art. 370 c.p.c., non avendo tale termine iniziato il suo decorso a causa della nullità di notifica del ricorso.