(massima n. 1)
La domanda di maggior danno per mancata riconsegna dell'immobile locato dalla data giudizialmente fissata e fino all'effettivo rilascio, che trova fondamento sul mancato lucro di corrispettivo maggiore di quello convenzionalmente determinato, č diversa ed autonoma rispetto a quella, fondata sul ritardo, di pagare il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna del bene, e non costituisce effetto legale della mora nella restituzione di questo. Pertanto la domanda di maggior danno ai sensi dell'art. 1591 c.c. deve essere formulata in via riconvenzionale tempestivamente (art. 416 c.p.c.) ovvero in separato giudizio, non potendo essere viceversa proposta, salvo che il conduttore accetti il contraddittorio, in sede di precisazione delle conclusioni o con l'appello incidentale.