(massima n. 1)
Il principio, sancito in via generale dall'art. 156, comma terzo, c.p.c., secondo cui “la nullità non può essere mai pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato” vale anche per le notificazioni, anche in relazione alle quali – pertanto – la nullità non può essere dichiarata tutte le volte che l'atto, malgrado l'irritualità della notificazione, sia venuto a conoscenza del destinatario. Da ciò consegue che la costituzione del convenuto, ancorché tardiva ed effettuata al fine dichiarato di far rilevare il vizio, preclude la declaratoria di nullità, dal momento che la convalidazione della notifica da essa indotta opera ex tunc.