(massima n. 1)
In relazione al concetto di “sentenza che chiude il processo”, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., non è richiesta esclusivamente una soccombenza di merito, assumendo rilievo anche quella avvenuta per ragioni di ordine processuale, purché la pronuncia che la dichiari, in forma di sentenza, chiuda il processo davanti al giudice, cioè sia almeno conclusiva di una fase del giudizio. Pertanto, deve pronunziarsi sulle spese anche il giudice che dichiari la propria incompetenza a conoscere della controversia.