(massima n. 1)
L'azione di rivendicazione non dą luogo ad un'ipotesi di litisconsorzio necessario nei confronti di eventuali terzi che vantino o possano avere interesse a vantare diritti sulla cosa contrastanti con il diritto di proprietą fatto valere in giudizio dall'attore, poiché in tal caso l'unica conseguenza sarą che la sentenza, facendo stato solo tra le parti del giudizio, non sarą opponibile ai terzi interessati rimasti estranei al giudizio stesso, non potendo, invece, essere considerata inutiliter data.