(massima n. 1)
Ai prossimi congiunti (nella specie, madre) dell'offeso da lesioni colpose, spetta il risarcimento per danno morale, non essendo a ciò di ostacolo l'argomento della causalità diretta ed immediata di cui all'art. 1223 c.c., in quanto detto danno riflesso trova causa adeguata nel fatto del terzo, sicché il congiunto è legittimato iure proprio ad agire contro il responsabile dell'evento lesivo.