(massima n. 1)
Atteso che la decisione sulla giurisdizione si caratterizza dal fatto che l'apprezzamento affidato al giudice, col correlativo potere di qualificazione giuridica, deve essere esercitato in riferimento ad elementi dedotti ed allegati dalla parte, ma non ancora effettivamente accertati, un reale conflitto di giurisdizione può configurarsi quando le decisioni contrastanti conseguano a valutazioni di dati omogenei, nel senso che entrambe presuppongano l'esercizio del suddetto potere in modo astratto e con esclusivo riferimento a quelle deduzioni ed allegazioni. Situazione alla quale non può essere assimilata quella nella quale uno dei giudici emetta, secondo l'esposto criterio, una pronuncia declinatoria del proprio potere di giudicare, mentre l'altro provveda all'accertamento postulato dalla domanda e, all'esito di esso, neghi in concreto (ossia, in relazione alle modalità della situazione controversa effettivamente riscontrate sulla base delle risultanze istruttorie) l'esistenza di quel medesimo rapporto la cui configurabilità astratta (cioè, in base alla domanda) sia stata posta a fondamento dell'anzidetta pronuncia. Caso quest'ultimo, in cui il conflitto di giurisdizione è inesistente. (La S.C. ha così dichiarato inammissibile il proposto regolamento di giurisdizione, in una fattispecie in cui l'A.G.O. aveva negato la giurisdizione sulla base dell'oggetto della domanda, mentre il G.A. aveva riconosciuto la propria giurisdizione, pur preliminarmente precisando che tale riconoscimento avveniva a prescindere dalla statuizione in concreto circa la sussistenza dei requisiti necessari per poter affermare l'effettiva configurabilità di un rapporto di pubblico impiego).