(massima n. 1)
Ai sensi dell'art. 384, primo comma c.p.c., l'enunciazione del principio di diritto vincola sia il giudice di rinvio sia la stessa Corte di cassazione, nel senso che, qualora sia nuovamente investita del ricorso avverso la sentenza pronunziata dal giudice di rinvio, deve giudicare muovendo dal medesimo principio di diritto precedentemente enunciato e applicato da detto giudice, senza possibilitą di modificarlo, neppure sulla base di un nuovo orientamento giurisprudenziale della Corte; tale regola, peraltro, presuppone l'omogeneitą delle situazioni devolute reiteratamente al giudizio di legittimitą e non opera quando č sottoposto alla Corte un thema decidendum non affrontato in occasione del primo giudizio rescindente o quando sopravvenga un fatto estintivo o modificativo del diritto fatto valere afferente a un profilo non affrontato in precedenza dai giudici di merito ed esulante dal decisum del giudizio rescindente (nella specie, nell'ambito di una controversia avente ad oggetto la costituzione di una rendita INAIL, la prima sentenza di rinvio aveva demandato al giudice di merito l'accertamento del dies a quo di decorrenza della prescrizione mentre impregiudicato era rimasto il tema del concreto verificarsi della prescrizione e della valenza di vari atti interruttivi; avendo il giudice di rinvio ritenuto preclusa l'indagine sull'assoggettamento della prescrizione alle ordinarie cause interruttive, la S.C. ha nuovamente cassato con rinvio per un riesame dell'intero tema della prescrizione, esclusa la sua decorrenza, alla luce dei pił recenti principi affermati in materia).