(massima n. 1)
Integra l'errore di fatto, di cui al n. 4 dell'art. 395, c.p.c., richiamato dall'art. 391 bis c.p.c., ai fini della revocazione di una sentenza della Corte di cassazione, l'affermazione da parte di tale sentenza della tardivitą del deposito di un ricorso spedito a mezzo posta, la quale sia stata resa, in adesione al rilievo della parte resistente, sulla sola scorta di quanto emergeva dalla nota del deposito stesso, nel presupposto della consegna dell'atto direttamente alla cancelleria della Corte, e non gią all'esito di una valutazione di prevalenza della data indicata dalla nota rispetto a quella (tempestiva) di spedizione, riportata sul plico postale, poiché in tale caso si č in presenza di una svista processuale, rappresentata dall'erronea supposizione di una circostanza inconfutabilmente esclusa dalle risultanze della causa e non invece di un errore di giudizio su un punto controverso.