(massima n. 1)
La parte che ha visto rigettata la sua eccezione di difetto di giurisdizione del giudice adito e che è soccombente solo in parte nel merito, nel limitare (nella specie, espressamente) l'impugnazione ad alcune soltanto delle statuizioni di merito relative al medesimo rapporto, non può censurare le medesime anche sotto il profilo del difetto di giurisdizione, poiché l'impugnazione parziale comporta il formarsi del giudicato sulla giurisdizione affermata (o, eventualmente, implicitamente presupposta) in riferimento alle pretese oggetto delle statuizioni non impugnate e, pertanto, sulla giurisdizione in relazione all'intero rapporto.