(massima n. 1)
Il motivo di ricorso con cui si censuri la sentenza di appello per pretesa omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, per non aver motivato su uno dei motivi di gravame, deve reputarsi inammissibile sotto il profilo di omessa motivazione, dovendo dedursi come ipotesi di violazione dell'art. 112 c.p.c., cioč come omissione di pronuncia su uno specifico punto oggetto dell'impugnazione, e, quindi, come vizio denunciabile ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c. e non ai sensi dell'art. 360, n. 5 c.p.c.