(massima n. 1)
La notificazione dell'atto di impugnazione collettivamente ed impersonalmente agli eredi č consentita a norma dell'art. 330, comma secondo c.p.c. soltanto nel caso in cui la morte della parte sia avvenuta dopo la notificazione della sentenza e non anche quando la controparte abbia avuto conoscenza del decesso prima di tale notificazione; č insuscettibile di sanatoria la notifica eseguita collettivamente e impersonalmente agli eredi fuori dai casi espressamente previsti dalla legge.