(massima n. 1)
La produzione dei contratti collettivi post-corporativi dei quali il lavoratore chieda l'applicazione può avvenire non solo con l'atto introduttivo del giudizio da questi promosso ma – trattandosi di documenti e quindi di prove precostituite – anche all'udienza di discussione, finché non sia iniziata la discussione stessa; d'altra parte, la totale omissione della suddetta produzione non può, di per sé, giustificare il rigetto della domanda ove la controparte ne abbia contestato non l'esistenza o il contenuto, ma l'applicabilità al rapporto dedotto in lite.