(massima n. 1)
La notifica di una sentenza richiesta dalla parte personalmente non costituisce circostanza idonea a far presumere alla controparte che č cessato il rapporto professionale con il difensore costituito e pertanto, se il notificante non dichiara contestualmente all'ufficiale giudiziario, ai sensi dell'art. 330 comma primo, seconda parte, c.p.c., la sua residenza od ometta di eleggere il suo domicilio, č valida la notifica dell'impugnazione della controparte avverso detta sentenza, effettuata presso il predetto difensore.