(massima n. 1)
Non è possibile la declaratoria di cessazione della materia del contendere ove permanga contrasto tra le parti di un contenzioso in relazione alla liquidazione delle spese – operata dal giudice e fatta oggetto di uno specifico motivo di gravame – ed altresì manchi una qualsiasi dichiarazione delle parti in causa di non voler proseguire il giudizio – con il conseguente perdurare di una situazione di contrasto per quanto attiene alla fondatezza nel merito della pretesa fatta valere dall'attore.