(massima n. 1)
La rinunzia da parte dell'appellante, nel corso del giudizio di secondo grado, all'eccezione di decadenza della controparte dal diritto in contestazione, riguardando unicamente una questione preliminare di merito, non concretizza, di per sé, una rinunzia all'azione che, come tale, impone una pronuncia di cessazione della materia del contendere.