(massima n. 1)
L'ordinanza con la quale viene disposta la sospensione del processo non può formare oggetto di autonoma impugnazione, trattandosi di provvedimento privo di contenuto decisorio, ma è suscettibile di impugnazione con istanza di regolamento di competenza ai sensi dell'art. 42 c.p.c., come sostituito dall'art. 6 della legge 26 novembre 1990, n. 353, istanza che, essendo del tutto distinta ed autonoma rispetto all'eventuale reclamo (inammissibile) proposto al tribunale avverso l'ordinanza di sospensione del processo, non è collegata all'esito di detta impugnazione ai fini del decorso del termine perentorio per la proposizione del ricorso, fissato dall'art. 47, secondo comma, c.p.c., dalla comunicazione dell'ordinanza di sospensione.