(massima n. 1)
L'accoglimento della domanda in base ad una sola delle causae petendi fungibilmente poste a fondamento di essa non implica l'onere, per il vittorioso appellato, di proporre impugnazione incidentale per le causae petendi non esaminate né di riproporre con espresse deduzioni le ragioni pretermesse, essendo sufficiente che ad esse non rinunci, esplicitamente o implicitamente, manifestando in qualsiasi modo la volontą di provocarne il riesame. (La S.C. in base a tale principio ha confermato la sentenza d'appello che aveva a sua volta confermato quella di primo grado in base a ragioni dedotte ma pretermesse dal giudice, rinvenendosi l'intento di insistere in tutte le ragioni dedotte e la carenza di volontą dismissiva nella generica richiesta di conferma della sentenza impugnata e nel richiamo a tutte le deduzioni e istanze svolte in primo grado «da intendersi integralmente richiamate e trascritte»).