(massima n. 1)
Il principio secondo il quale il procedimento giurisdizionale si estingue per cessazione della materia del contendere se la parte che ha fatto ricorso al giudice per la tutela dei propri interessi ne consegua l'integrale soddisfacimento direttamente dalla controparte si applica anche in tema di giudizi instaurati dinanzi al tribunale superiore delle acque tutte le volte in cui, successivamente alla discussione del ricorso, ma prima della pubblicazione della sentenza, l'autoritą amministrativa abbia emanato un provvedimento integralmente esaustivo degli interessi del privato ricorrente per la cassazione della sentenza pronunciata dal detto tribunale.