(massima n. 1)
L'interventore adesivo – e tale deve considerarsi colui che, avendo venduto l'immobile locato, intervenga nel giudizio promosso dal conduttore nei confronti del nuovo proprietario per il riscatto ai sensi dell'art. 39 della legge n. 392 del 1978 – diventa parte del giudizio, con la conseguenza che, in caso di soccombenza, l'attore ben può essere condannato a rifondergli le spese del giudizio.