(massima n. 1)
Solo la notificazione della sentenza effettuata ai sensi dell'articolo 285 del c.p.c. č idonea a far decorrere il termine breve fissato dall'articolo 325 del c.p.c., mentre la notifica effettuata alla parte personalmente al di fuori delle ipotesi di contumacia non riduce il termine, che rimane quello annuale dettato dall'articolo 327 del codice di rito.