(massima n. 1)
La sanatoria della nullità della notificazione dell'impugnazione se può essere effettuata – con effetto ex tunc – a seguito della rinnovazione della notificazione disposta dal giudice a norma dell'art. 291 c.p.c., negli stessi termini e agli stessi effetti può essere operata, prima della costituzione in giudizio, dalla stessa parte che ha rilevato tale nullità. Ciò anche in applicazione del principio della economia dei giudizi.