(massima n. 1)
In tema di limiti cronologici del giudicato cosiddetto «sostanziale», e salvo diversa espressa previsione del legislatore intesa a travolgere i giudicati già formatisi, la sopravvenienza di una legge interpretativa che contraddica l'interpretazione recepita nella sentenza irrevocabile vale a evidenziare l'ingiustizia di questa, ma non a comprometterne il valore, che è indipendente dall'esattezza della statuizione con essa resa, senza che, perciò solo, sia configurabile l'illegittimità costituzionale dell'art. 2909 c.c. per violazione dei diritti di difesa e del principio di uguaglianza; l'intangibilità del giudicato a fronte di norma di interpretazione autentica riguarda solo quanto sia stato oggetto del giudicato stesso, con esclusione di quanto non fosse deducibile nel giudizio in cui esso si è formato, ma la predetta non deducibilità non può ricollegarsi alla mera sopravvenienza della norma, che, senza introdurre una nuova azione, si sia limitata ad interpretare autenticamente una disposizione precedente.