(massima n. 1)
È ammissibile in sede di gravame la richiesta di interessi e rivalutazione sulle anticipazioni del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria dovute dal datore di lavoro, dopo che in primo grado sia stato fatto valere l'obbligo di quest'ultimo di corrispondere le retribuzioni ordinarie; ed infatti l'obbligo del datore di lavoro consiste, fin dall'inizio, nel pagare tempestivamente alla scadenza o la retribuzione o l'anticipazione del trattamento di cassa integrazione, sicché l'evento che muta il titolo dell'obbligazione non incide sulla sua derivazione dal rapporto di lavoro e sull'essenza retributiva in senso lato (o funzionale), lasciando inalterata la causa petendi, poiché il fatto costitutivo resta identico e si è in presenza di un'ipotesi sostanzialmente equivalente alla diversa qualificazione giuridica del rapporto controverso operata dalle parti o dal giudice.