(massima n. 1)
Nel rito del lavoro, caratterizzato da un sistema di preclusioni tendente a consentire all'attore di conseguire rapidamente il bene della vita reclamato e dall'obbligo del convenuto di prendere posizione precisa, non limitata ad una generica contestazione, sui fatti affermati dall'attore, diventano incontestabili tutte le situazioni di fatto in ordine alle quali non sussistono divergenze delle parti. Ne consegue che non possono essere sollevate nel giudizio d'appello contestazioni riguardo a conteggi che debbano ritenersi incontestati in primo grado in difetto di rilievi od obiezioni ad essi relativi; né ad esimere il convenuto dall'onere di contestare i conteggi č sufficiente la contestazione relativa all'an della pretesa della controparte, dato che una simile difesa č compatibile con una diversa valutazione in punto di quantificazione del credito.