(massima n. 1)
A norma degli artt. 184 c.p.c. e 87 disp. att. c.p.c., disposizioni operanti anche in grado di appello in virtł del richiamo contenuto nell'art. 359 c.p.c., la rimessione della causa al collegio costituisce il limite temporale entro il quale le parti hanno facoltą di produrre nuovi documenti, con la conseguenza che questi, ove successivamente prodotti, non possono essere utilizzati ai fini della decisione; tuttavia, trattandosi di disciplina dettata nell'interesse delle parti, la sua inosservanza deve ritenersi sanata qualora la controparte non abbia sollevato la relativa eccezione in sede di discussione della causa davanti al collegio.