(massima n. 1)
Il decreto con cui il tribunale, in sede di reclamo ex art. 26 L. fall., decide sulla ritualità dello svolgimento del procedimento prefigurato dall'art. 116 L. fall., incidente su diritti delle parti e, in particolare, sul diritto del fallito a partecipare al giudizio medesimo, è impugnabile da quest'ultimo con ricorso straordinario per cassazione, dal momento che il provvedimento stesso ha, per un verso, natura «decisoria» sul predetto diritto (art. 24 Cost.) attribuitogli dalla legge e, per altro verso, carattere «definitivo», perché non altrimenti impugnabile.