(massima n. 1)
In una causa tra privati nella quale una delle parti sostenga la tesi della natura comunale pubblica della strada e pretenda, quindi, di esercitare su di essa il diritto di passaggio e l'altra chieda, invece, l'interdizione di tale passaggio, affermando di essere la proprietaria della stessa via, non sussiste la necessità della partecipazione al giudizio del comune, nei cui confronti non deve perciò ordinarsi l'integrazione del contraddittorio, in quanto la questione della natura del bene resta circoscritta tra parti private, non coinvolgendo in nessun modo l'ente pubblico.