(massima n. 1)
Al rapporto di agenzia si applica l'istituto del recesso per giusta causa, previsto dall'art. 2119 c.c., stante l'evidente analogia che sussiste tra la disciplina del recesso nel contratto di agenzia e quello dello scioglimento del rapporto di lavoro subordinato, fondati entrambi sull'elemento fiduciario; pertanto, il concetto di giusta causa di cui all'art. 2119 c.c. può essere utilizzato, pur nella sostanziale diversità delle rispettive prestazioni e della configurazione giuridica dei due contratti, per stabilire se lo scioglimento del contratto di agenzia sia avvenuto o non per un fatto imputabile all'agente, tale da precludere la possibilità di prosecuzione anche temporanea del rapporto. Tuttavia, ai fini della legittimità del recesso nel rapporto di agenzia, il preponente non deve fare riferimento — fin dal momento della comunicazione del recesso — a fatti specifici, essendo, al contrario, sufficiente che di essi l'agente sia a conoscenza anche aliunde o che essi siano — in caso di controversia — dedotti e correlativamente accertati dal giudice.