(massima n. 1)
La rilevabilità di ufficio del giudicato esterno deve sicuramente essere esclusa, a salvaguardia della garanzia del contraddittorio, qualora esso non trovi riscontro nei documenti ritualmente acquisiti agli atti della causa. Né tale principio è derogabile da parte della Cassazione in materia di giurisdizione, in ragione del dovere della Corte di conoscere le proprie sentenze e dell'esistenza di archivi anche elettronici predisposti, a cura dell'ufficio del massimario, al fine di agevolare tale conoscenza, poiché detto dovere è strumentale alla funzione nomofilattica assegnata alla Corte cass. dall'art. 65 dell'ordinamento giudiziario e riguarda le sentenze intese come precedenti giurisprudenziali, mentre non si riferisce alle sentenze nella loro veste giuridica di strumenti di documentazione di fatti e vicende concrete, in quanto tali assimilabili a tutti gli altri documenti processuali.