(massima n. 1)
L'art. 369 c.p.c. prescrive il deposito, insieme con il ricorso per cassazione ed a pena di improcedibilitą dello stesso, della copia autenticata della sentenza o della decisione impugnata, non anche delle altre sentenze pronunciate nello stesso giudizio, che devono essere semplicemente esibite nei modi di legge, quando necessario, per verificare la fondatezza o meno delle censure formulate.