(massima n. 1)
Nel giudizio di legittimità, nel quale i documenti diretti ad attestare la capacità processuale necessaria per la proposizione del ricorso devono essere inseriti formalmente tra gli atti interni del giudizio medesimo, tale inserzione deve avere luogo mediante espressa indicazione dei detti documenti nel contesto dell'atto di impugnazione, cui deve far seguito il deposito in cancelleria degli stessi unitamente all'atto: ne consegue che, anche nell'ipotesi in cui i documenti di cui si tratta siano contenuti nel fascicolo di parte della fase di merito, e prodotti con il deposito di questo, di siffatta formale acquisizione agli atti interni del giudizio di legittimità deve farsi comunque espressa menzione nel ricorso, non essendo sufficiente il solo deposito di detto fascicolo senza richiamo alcuno né ai documenti in questione né al fatto che gli stessi siano stati depositati con le descritte modalità. In difetto di tali adempimenti, il ricorso è inammissibile.