(massima n. 1)
Nella determinazione equitativa del danno morale può tenersi conto anche della realtà socio economica in cui vive il danneggiato al fine di adeguare a tale realtà l'importo che si ritiene dovuto ai fini riparatori del danno. Ciò però presuppone la definizione di una somma di denaro assunta come equa per la riparazione del danno in base al potere di acquisto medio e la successiva operazione di valutazione di corrispondenza di tale importo al particolare potere di acquisto del denaro nella zona in cui esso è presumibilmente destinato ad essere speso. Consegue che il giudice di merito il quale nella valutazione equitativa del danno morale abbia fatto riferimento al contesto socio-economico dell'area territoriale in cui vive il danneggiato come fattore giustificativo della determinazione del danno è tenuto a dare puntuale conto dell'incidenza del potere di acquisto nella zona indicata sulla base di parametri numericamente accertabili, quali gli indici del costo della vita nelle varie aree del territorio nazionale.